(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al comma quinto dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 127, dopo la parola "la funzione di ispettore della Regione puo' essere attribuita" sono inserite le seguenti: "per specifici incarichi da conferire con disposizione del componente la Giunta regionale preposto al settore sanita'". Il comma quattordicesimo dell'art. 1 della legge regionale n. 127/1996 e' sostituito dal seguente: "Per l'espletamento di verifiche che richiedano specifica professionalita' il componente la Giunta regionale preposto al settore sanita' puo' nominare, con propria disposizione, professionisti o esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati. Per le medesime verifiche puo' essere, altresi', incaricato il personale medico ed amministrativo appartenente alle carriere direttive e dirigenziale dipendente o ex dipendente di enti o strutture pubbliche con esperienza acquisita in materia sanitaria. Nella stessa disposizione devono essere stabiliti i compensi dovuti, accertati sulla base di valutazione effettuata da apposita commissione nominata dal coordinatore del settore sanita', qualora trattasi di categoria di personale non provvista di albo professionale". Il comma quindicesimo dell'art. 1 della legge regionale n. 127/1996 e' sostituito dal seguente: "Il servizio ispettivo centrale provvede con ordinanza dirigenziale a liquidare, a prestazione effettuata, il compenso prestabilito nell'atto di nomina del consulente".