(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         del 24 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al comma quinto dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre  1996,
n.  127,  dopo la parola "la funzione di ispettore della Regione puo'
essere  attribuita"  sono  inserite  le  seguenti:   "per   specifici
incarichi  da  conferire  con  disposizione  del componente la Giunta
regionale preposto al settore sanita'".
  Il comma quattordicesimo  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
127/1996 e' sostituito dal seguente: "Per l'espletamento di verifiche
che  richiedano  specifica  professionalita'  il componente la Giunta
regionale preposto al settore  sanita'  puo'  nominare,  con  propria
disposizione,  professionisti  o  esperti esterni all'amministrazione
regionale particolarmente qualificati.
  Per le medesime verifiche  puo'  essere,  altresi',  incaricato  il
personale   medico   ed  amministrativo  appartenente  alle  carriere
direttive e  dirigenziale  dipendente  o  ex  dipendente  di  enti  o
strutture pubbliche con esperienza acquisita in materia sanitaria.
  Nella  stessa  disposizione  devono  essere  stabiliti  i  compensi
dovuti, accertati sulla base di valutazione  effettuata  da  apposita
commissione  nominata  dal  coordinatore del settore sanita', qualora
trattasi  di  categoria  di   personale   non   provvista   di   albo
professionale".
  Il comma quindicesimo dell'art. 1 della legge regionale n. 127/1996
e'  sostituito dal seguente: "Il servizio ispettivo centrale provvede
con ordinanza dirigenziale a liquidare, a prestazione effettuata,  il
compenso prestabilito nell'atto di nomina del consulente".